Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente (Deuterocanonici)

Levitico 25:2-14 Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente (Deuterocanonici) (TILCD)

2. di comunicare agli Israeliti le seguenti prescrizioni: «Quando sarete entrati nella terra che sto per darvi, voi mi onorerete lasciando che il suolo si riposi periodicamente.

3. Per sei anni potrete seminare i vostri campi, potare le vostre vigne e raccogliere i prodotti;

4. ma il settimo anno sarà consacrato a me, sarà un anno di riposo completo per la terra: non dovrete seminare i vostri campi, né potare le vostre vigne;

5. non dovrete mietere quel che crescerà naturalmente dall’anno precedente, o vendemmiare le viti che daranno grappoli maturi senza essere coltivate, perché quello sarà un anno di riposo completo per il suolo.

6. Tuttavia potrete consumare quello che crescerà spontaneamente, voi e i vostri servitori e le vostre serve, i vostri operai e gli stranieri che abiteranno presso di voi.

7. Tutti questi prodotti serviranno anche per nutrire il vostro bestiame e perfino le bestie selvatiche del vostro paese».

8. «Lascerete passare sette periodi di sette anni, ossia quarantanove anni.

9. Poi, il dieci del settimo mese, nel grande giorno del perdono dei peccati, farete risuonare in tutta la vostra terra il suono del corno accompagnato da grida di gioia.

10. In questo modo dichiarerete santo il cinquantesimo anno, e proclamerete la liberazione per tutti gli abitanti della vostra terra. Quest’anno porterà il nome di Giubileo. In questa occasione, ciascuno di voi potrà rientrare in possesso delle sue terre e ritornare nella sua famiglia.

11. È così che voi celebrerete ogni volta i cinquant’anni del Giubileo. Non dovrete seminare i vostri campi, né mietere le spighe che saranno cresciute naturalmente, né vendemmiare i grappoli che saranno maturati nelle vigne non coltivate,

12. perché è l’anno del Giubileo, di cui voi rispetterete la santità. Voi potrete invece mangiare quel che i campi producono spontaneamente.

13. «Nell’anno del Giubileo, ciascuno di voi rientrerà in possesso delle sue terre.

14. Se voi acquistate o vendete del terreno a un connazionale, non fategli torto.