Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente (Deuterocanonici)

Esodo 22:8-16 Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente (Deuterocanonici) (TILCD)

8. «Quando uno sospetta che un altro gli abbia preso un bue, o un asino, o un montone, o un mantello, o un qualunque oggetto perduto, la causa deve essere decisa alla presenza di Dio: chi è dichiarato colpevole da Dio, deve restituire il doppio all’altro.

9. «Quando uno affida a un altro un asino o un bue o un capo di bestiame piccolo o una qualsiasi bestia e la bestia muore o ha una frattura o è portata via senza che ci siano testimoni,

10. il depositario giurerà solennemente di fronte al Signore che non voleva impadronirsi della proprietà del suo prossimo. Se la bestia non è stata rubata, il proprietario si accontenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a restituire;

11. ma se la bestia gli è stata rubata, il depositario deve pagare il risarcimento.

12. Se invece la bestia è stata sbranata, egli deve dimostrarlo, e allora non sarà tenuto a risarcirla.

13. «Se uno prende in prestito da un altro una bestia, egli dovrà pagare un risarcimento nel caso che questa abbia una frattura o muoia in assenza del padrone;

14. ma se il padrone ha assistito al fatto, l’altro non deve pagare. Se la bestia era stata presa a nolo, la perdita del proprietario è compensata dal prezzo del noleggio».

15. «Se uno seduce una ragazza ancora vergine non fidanzata e ha con lei un rapporto sessuale, deve pagare per lei la dote e prenderla in moglie.

16. Ma se il padre di lei non è d’accordo, egli deve soltanto pagare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle ragazze vergini.