Riveduta Bibbia 1927

Esodo 22:1-8 Riveduta Bibbia 1927 (RIV)

1. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.

2. Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto d’omicidio.

3. Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.

4. Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.

5. Se uno arrecherà de’ danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.

6. Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

7. Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.

8. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.