29. Se uno vende una casa da abitare in una città cinta di mura, avrà il diritto di riscattarla entro un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
30. Ma se quella casa, posta in una città fortificata, non è riscattata prima del compimento di un anno intero, rimarrà per sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà più restituita al giubileo.
31. Però le case dei villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate e restituite al giubileo.