18. Ma, se egli lo consacra dopo il Giubileo, faccia il Sacerdote ragion de’ danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all’anno del Giubileo, e secondo il numero di essi diffalchisi della tua estimazione.
19. E se colui che ha consacrato il campo, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto dei danari di essa, e resti il campo suo.
20. Ma, se egli non riscatta il campo, e il campo è venduto ad un altro, non possa più riscattarlo.
21. E quando il comperatore ne uscirà al Giubileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d’interdetto; appartenga esso in proprio al Sacerdote.
22. E se alcuno ha consacrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non sia de’ campi della sua eredità;