28. Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.
29. E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
30. Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
31. Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
32. Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
33. E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele.
34. Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
35. E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.
36. Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te.
37. Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.
38. Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio.
39. E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.