Diodati Bibbia 1885

Numeri 35:3-20 Diodati Bibbia 1885 (DO885)

3. Abbiano adunque le città per abitarvi; e sieno i contorni di esse per li lor bestiami, per le lor facoltà, e per tutte le lor bestie.

4. E sieno i contorni delle città, che voi darete a' Leviti, ciascuno di mille cubiti d'ogn'intorno, dalle mura della città in fuori.

5. Misurate adunque fuor della città duemila cubiti, per lo lato orientale, e duemila cubiti, per lo lato meridionale, e duemila cubiti, per lo lato occidentale, e duemila cubiti, per lo lato settentrionale, e sia la città nel mezzo. Questo sia loro lo spazio de' contorni di quelle città.

6. E quant'è alle città, che voi darete a' Leviti, sienvi imprima le sei città di rifugio, le quali voi costituirete, acciocchè chi avrà ucciso alcuno vi si rifugga; e a quelle sopraggiugnetene quarantadue altre.

7. Tutte le città, che voi darete a' Leviti, sieno quarantotto città, insieme co' lor contorni.

8. E di queste città, che voi darete a' Leviti, dell'eredità dei figliuoli d'Israele, datene più, della tribù che sarà più grande; e meno, di quella che sarà più piccola. Ciascuna tribù dia delle sue città a' Leviti, a ragion della sua eredità ch'ella possederà.

9. Poi il Signore parlò a Mosè, dicendo:

10. Parla a' figliuoli d'Israele, e di' loro: Quando voi sarete passati il Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan,

11. assegnate fra voi delle città di rifugio, nelle quali l'ucciditore, che avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente, si rifugga.

12. E quelle città vi saranno per rifugio d'innanzi a colui che ha la ragione di vendicare il sangue; acciocchè l'ucciditore non muoia, finchè non sia comparito in giudicio davanti alla raunanza.

13. Di quelle città adunque, che voi darete a' Leviti, sienvene sei di rifugio.

14. Assegnate tre di quelle città di qua dal Giordano; e tre altre, nel paese di Canaan, per esser città di rifugio.

15. Sieno queste sei città per rifugio, a' figliuoli d'Israele, a' forestieri, e agli avveniticci che saranno fra loro; acciocchè vi si rifugga chiunque avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente.

16. Ora, se alcuno percuote un altro con alcuno strumento di ferro, colui è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

17. Parimente, se lo percuote con una pietra da mano della qual possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

18. Simigliantemente, se lo percuote con uno strumento di legno da mano, del quale egli possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

19. Colui che ha la ragione di vendicare il sangue faccia morire quel micidiale; quando lo scontrerà egli stesso lo potrà uccidere.

20. Così ancora se lo spinge per odio, o gli gitta contro alcuna cosa apposta, onde sia morto;