Diodati Bibbia 1885

Levitico 27:3-19 Diodati Bibbia 1885 (DO885)

3. l'estimazione che tu farai, d'un maschio di età di venti anni fino a sessant'anni, sia a cinquanta sicli d'argento, a siclo di Santuario.

4. E d'una femmina, sia la tua estimazione a trenta sicli.

5. E se è una persona di età da cinque anni a venti, sia la tua estimazione a venti sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina.

6. E se è una persona di età da un mese a cinque anni, sia la tua estimazione a cinque sicli d'argento per lo maschio, e a tre sicli d'argento per la femmina.

7. E se è una persona di età da sessant'anni in su, sia la tua estimazione a quindici sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina.

8. E se colui che avrà fatto il voto sarà così povero, che non possa pagar la tua estimazione, presenti la persona votata davanti al Sacerdote, il qual ne faccia l'estimazione; facciala secondo la possibilità di colui che avrà fatto il voto.

9. E se il voto è di bestia della quale si offerisce offerta al Signore, tutto ciò che egli avrà di quella specie donato al Signore sia sacro.

10. Non cambila, e non permutila, buona per cattiva, nè cattiva per buono; e se pur permuta quella bestia con un'altra, così la bestia votata, come la bestia messa in iscambio suo, saranno sacre.

11. E se il voto è di qualunque bestia immonda, della quale non si offerisce offerta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote.

12. E facciane il Sacerdote l'estimazione secondo che sarà buona o cattiva; facciasene secondo l'estimazione, che tu, o Sacerdote, ne avrai fatta.

13. E se pure egli vuol riscattarla, sopraggiunga il quinto del prezzo di essa, oltre alla tua estimazione.

14. E quando alcuno avrà consacrata la casa sua, per esser cosa sacra al Signore, apprezzila il Sacerdote, secondo che sarà buona o cattiva; resti fermo il suo prezzo, quale il Sacerdote le avrà posto.

15. E se pur colui che avrà consacrata la sua casa la vuol riscattare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo di essa, e sia sua.

16. E se alcuno consacra al Signore dei campi della sua eredità, sia la tua estimazione a ragione della sementa di esso; la sementa d'un omer d'orzo sia estimata a cinquanta sicli di argento.

17. Se egli consacra il suo campo fin dall'anno del Giubileo, stia fermo il prezzo di esso, come tu l'avrai tassato.

18. Ma, se egli lo consacra dopo il Giubileo, faccia il Sacerdote ragion de' danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all'anno del Giubileo, e secondo il numero di essi diffalchisi della tua estimazione.

19. E se colui che ha consacrato il campo, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto dei danari di essa, e resti il campo suo.