22. E se alcuno ha consacrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non sia de' campi della sua eredità;
23. faccia il Sacerdote ragione col comperatore della somma della tua estimazione, secondo il tempo che vi sarà fino all'anno del Giubileo; e dia colui in quello stesso giorno il prezzo da te posto; è cosa sacra al Signore.
24. Nell'anno del Giubileo ritorni il campo a colui da chi esso l'avrà comperato, a colui di cui sarà la proprietà del terreno.
25. Or sia ogni tua estimazione a siclo di Santuario; sia il siclo di venti oboli.
26. Ma niuno consacri alcun primogenito di bestie, delle quali s'offeriscono i primogeniti al Signore; o vitello, o agnello, o capretto ch'egli sia, già appartiene al Signore.