Diodati Bibbia 1885

Levitico 25:27-37 Diodati Bibbia 1885 (DO885)

27. allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.

28. Ma, s'egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch'egli avrà venduto in man di colui che l'avrà comperato, fino all'anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.

29. E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all'anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.

30. Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l'avrà comperata, e a' suoi d'età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.

31. Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.

32. Ma, quant'è alle città de' Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.

33. E colui de' Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de' Leviti sono la lor possessione nel mezzo de' figliuoli d'Israele.

34. Ma non vendansi i campi de' contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.

35. E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.

36. Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell'Iddio tuo, e fa' che il tuo fratello possa vivere appresso di te.

37. Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.