1. QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l'avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.
2. Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio.
3. Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto.