Diodati Bibbia 1885

Esodo 22:1-18 Diodati Bibbia 1885 (DO885)

1. QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l'avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.

2. Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio.

3. Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto.

4. Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio.

5. Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.

6. Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco.

7. Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio.

8. Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a' rettori, per giurare s'egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo.

9. In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d'amendue le parti davanti a' rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo.

10. Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l'abbia veduto,

11. il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l'altro obbligato a pagamento.

12. Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d'appresso, facciane soddisfazione al padron di essa.

13. Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia.

14. E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila.

15. Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell'è venuta per lo prezzo della sua vettura.

16. E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie.

17. Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini.

18. Non lasciar vivere la donna maliosa.