Deuteronomio

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Diodati Bibbia 1885

Deuteronomio 24 Diodati Bibbia 1885 (DO885)

La legge del divorzio

1. QUANDO alcuno avrà presa moglie, e sarà abitato con lei; se poi ella non gli aggrada, perchè egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta; scrivale il libello del ripudio, e diaglielo in mano; e così mandila fuor di casa sua.

2. E s'ella, essendo uscita di casa di colui, e andatasene, si marita ad un altro uomo;

3. e quest'ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glielo dà in mano, e la manda fuor di casa sua; ovvero, quest'ultimo marito, che se l'avea presa per moglie, muore;

4. non possa il suo primiero marito, il qual l'avea mandata via, tornare a prenderla per essergli moglie, dopo che avrà fatto ch'ella si sia contaminata; perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore; e non far sì che il paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità, sia reo di peccato.

5. Quando alcuno avrà presa novellamente moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno; stia esente in casa sua un anno, e sollazzi la sua moglie ch'egli avrà presa.

I pegni — I furti d'uomini La lebbra

6. NON prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra; perciocchè egli prenderebbe in pegno la vita del suo prossimo.

7. Quando si troverà alcuno che abbia rubato un uomo d'infra i suoi fratelli, figliuoli d'Israele, e ne abbia fatto traffico, e l'abbia venduto, muoia quel ladro; e togli il mal del mezzo di te.

8. Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti vi avranno insegnato; prendete guardia di fare come io ho loro comandato.

9. Ricordati di ciò che il Signore Iddio tuo fece a Maria, nel cammino, dopo che foste usciti di Egitto.

10. Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui.

11. Stattene fuori, e portiti colui, al qual tu farai il presto, il pegno fuori.

12. E s'egli è povero uomo, non ti porre a giacere, avendo ancora il suo pegno.

13. Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole; acciocchè egli possa giacer ne' suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo.

14. Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch'egli si sia de' tuoi fratelli, o de' forestieri che saranno nel tuo paese, dentro alle tue porte.

15. Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che tu gliel'abbia dato; conciossiachè egli sia povero, e che l'anima sua s'erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore, e non vi sia in te peccato.

16. Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio peccato.

Carità per le vedove, gli orfani, i forestieri

17. NON pervertire la ragione del forestiere, nè dell'orfano; e non prender in pegno i panni della vedova.

18. E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne ha riscosso; perciò io ti comando che tu faccia questo.

19. Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, e avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla; sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova; acciocchè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l'opera delle tue mani.

20. Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimasto dietro a te; sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova.

21. Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grappoli rimasti dietro a te; sieno per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova.

22. E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto; per ciò io ti comando che tu faccia questo.